Art. 29
Disposizioni generali
In vigore dal 15 gen 2013
Disposizioni generali
1. Le autorità di omologazione rilasciano un’omologazione UE solo dopo aver verificato la conformità delle modalità di produzione di cui all’ e la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente alle prescrizioni applicabili.
2. Le omologazioni UE sono rilasciate in conformità del presente capo.
3. Se un’autorità di omologazione ritiene che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, pur se conforme alle vigenti disposizioni, presenti seri rischi per la sicurezza o possa nuocere gravemente all’ambiente o alla sanità pubblica, può rifiutare il rilascio dell’omologazione UE. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.
4. I certificati di omologazione UE sono numerati secondo un sistema armonizzato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
5. Entro un mese dal rilascio del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, una copia del certificato di omologazione UE, completo degli allegati, di ogni tipo di veicolo cui ha rilasciato l’omologazione. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.
6. Se un’autorità di omologazione rifiuta o revoca l’omologazione di un veicolo, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.
7. Ogni tre mesi l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione UE durante il periodo precedente.
8. Su richiesta dell’autorità di omologazione di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE invia a tale autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione UE richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.
9. Su richiesta della Commissione, l’autorità di omologazione invia le informazioni di cui ai paragrafi da 5 a 8 anche alla Commissione.
10. L’autorità di omologazione riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni. Il fascicolo di omologazione contiene un indice che elenca il suo contenuto, dandogli un’adeguata numerazione o indicando altri modi per identificare chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento in modo da evidenziare le fasi successive della procedura di omologazione UE, come le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell’omologazione in parola.
Storico versioni
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