Art. 33

Conformità delle modalità di produzione

In vigore dal 15 gen 2013
Conformità delle modalità di produzione 1.   L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano state predisposte modalità atte a garantire la conformità al tipo omologato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione. 2.   L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE di un veicolo completo adotta le misure necessarie ad accertare che i certificati di conformità rilasciati dal costruttore siano conformi all’. A tal fine, l’autorità di omologazione verifica che un numero sufficiente di campioni di certificati di conformità sia conforme all’ e che il costruttore abbia predisposto opportune modalità per assicurare la correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità. 3.   L’autorità di omologazione che ha rilasciato un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 siano ancora adeguate affinché veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all’. 4.   Per verificare che veicoli, sistemi, componenti o unità entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l’omologazione UE. 5.   Se un’autorità che ha rilasciato un’omologazione UE accerta che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono applicate, divergono in misura significativa dalle modalità e dai piani di controllo convenuti, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l’omologazione. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
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