Art. 27

Documentazione informativa

In vigore dal 15 gen 2013
Documentazione informativa 1.   Il richiedente fornisce all’autorità di omologazione una documentazione informativa. 2.   La documentazione informativa comprende: a) una scheda tecnica; b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni; c) per i veicoli, l’indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all’, paragrafo 1; d) ogni ulteriore informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura relativa alla domanda. 3.   La documentazione informativa può essere fornita su carta o in un formato elettronico che sia accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione. 4.   La Commissione stabilisce i modelli della scheda tecnica e della documentazione informativa mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
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