Art. 27
Documentazione informativa
In vigore dal 15 gen 2013
Documentazione informativa
1. Il richiedente fornisce all’autorità di omologazione una documentazione informativa.
2. La documentazione informativa comprende:
a)
una scheda tecnica;
b)
tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni;
c)
per i veicoli, l’indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all’, paragrafo 1;
d)
ogni ulteriore informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura relativa alla domanda.
3. La documentazione informativa può essere fornita su carta o in un formato elettronico che sia accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.
4. La Commissione stabilisce i modelli della scheda tecnica e della documentazione informativa mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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