Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009: 1)   «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE; 2)   «apparecchiatura standard»: la configurazione di base di un veicolo munito di tutte le caratteristiche necessarie ai sensi degli atti normativi di cui all’allegato IV e all’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell’apparecchiatura; 3)   «dispositivi opzionali»: tutte le caratteristiche su ordinazione del cliente, non incluse nell’apparecchiatura standard montata sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore; 4)   «massa in ordine di marcia»: a) nel caso di un veicolo a motore: la massa del veicolo, con i serbatoi riempiti almeno al 90 %, inclusa la massa del conducente, del carburante e dei liquidi, attrezzato con le apparecchiature standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, della cabina, dell’aggancio e delle ruote di scorta e degli attrezzi; b) nel caso di un rimorchio: la massa del veicolo, inclusi il carburante e i liquidi, attrezzato con le apparecchiature standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se sono montati, la massa della carrozzeria, gli agganci supplementari, le ruote di scorta e gli strumenti; 5)   «massa dei dispositivi opzionali»: la massa dei dispositivi che possono essere montati sul veicolo in aggiunta all’apparecchiatura standard, conformemente alle specifiche del costruttore; 6)   «massa effettiva del veicolo»: la massa in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati su un singolo veicolo; 7)   «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico» (M): la massa massima assegnata al veicolo in base alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni; la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico di un rimorchio o di un semirimorchio include la massa statica trasferita al veicolo trainante quando è agganciato; 8)   «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato» (MC): la massa massima assegnata alla combinazione di un veicolo a motore e uno o più rimorchi in base alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni o la massa massima assegnata alla combinazione di una motrice e un semirimorchio; 9)   «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile» (TM): la massa massima di uno o più rimorchi che possono essere trainati da un veicolo trainante che corrisponde al carico totale trasmesso al suolo dalle ruote di un asse o di un gruppo d’assi quando il rimorchio è agganciato alla motrice; 10)   «asse»: asse di rotazione comune di due o più ruote motorizzate o a rotazione libera, e in uno o più segmenti ubicati nello stesso piano perpendicolare alla linea centrale longitudinale del veicolo; 11)   «gruppo d’assi»: un numero di assi che hanno una distanza tra due assi che è limitata a una delle distanze tra due assi denominata distanza «d» nell’allegato I della direttiva 96/53/CE e che interagisce a causa della progettazione specifica della sospensione; 12)   «asse unico»: un asse che non può essere considerato parte di un gruppo d’assi; 13)   «massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse» (m): la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo mediante le ruote dell’asse, in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e dell’asse e delle loro prestazioni; 14)   «massa massima tecnicamente ammissibile su un gruppo d’assi» (μ): la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo mediante le ruote del gruppo d’assi, in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e del gruppo d’assi e delle loro prestazioni; 15)   «dispositivo di traino»: un dispositivo meccanico che include i componenti di cui ai punti da 2.1 a 2.6 del regolamento n. 55 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli (7) e un dispositivo di traino chiuso di cui al punto 2.1.1 del regolamento UNECE n. 102 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di un I.A dispositivo di traino chiuso (CCD) II. Veicoli per quanto riguarda l’installazione di un tipo omologato di CCD (8); 16)   «punto di aggancio»: il centro del punto di inserimento del dispositivo di traino montato su un veicolo trainato nell’aggancio montato sulla motrice; 17)   «massa del dispositivo di traino»: la massa del dispositivo stesso e delle parti necessarie per il montaggio dell’aggancio sul veicolo; 18)   «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio»: a) nel caso di un veicolo trainante la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio («S» o «U») di un veicolo trainante, in base alle caratteristiche di costruzione del dispositivo di traino e del veicolo trainante; b) nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale e di un rimorchio a timone rigido, la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile («S» o «U») trasferito dal rimorchio al veicolo trainante al punto di aggancio, in base alle caratteristiche di costruzione del dispositivo di traino e del rimorchio; 19)   «massa dei passeggeri»: la massa nominale a seconda della categoria di veicolo moltiplicata per il numero di posti a sedere, inclusi gli eventuali posti a sedere per gli accompagnatori e il numero di posti in piedi, ma escluso il conducente; 20)   «massa del conducente»: la massa nominale di 75 kg collocata nel punto di riferimento del sedile del conducente; 21)   «massa utile»: la differenza fra la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri e della massa dei dispositivi opzionali; 22)   «lunghezza»: le dimensioni di cui ai punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 della norma ISO 612:1978; tale definizione si applica anche ai veicoli articolati costituiti da due o più sezioni; 23)   «larghezza»: le dimensioni di cui al punto 6.2 della norma ISO 612:1978; 24)   «altezza»: le dimensioni di cui al punto 6.3 della norma ISO 612:1978; 25)   «interasse»: a) le dimensioni di cui al punto 6.4.1 della norma ISO 612:1978; b) nel caso di un rimorchio ad asse centrale con un unico asse, la distanza orizzontale tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro dell’asse; c) nel caso di un rimorchio ad asse centrale con più di un asse, la distanza orizzontale tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro del primo asse; 26)   «distanza tra gli assi»: per i veicoli con più di due assi, la distanza tra due assi consecutivi di cui al punto 6.4 della norma ISO 612:1978; per i veicoli muniti solo di due assi per i semirimorchi, i rimorchi ad asse centrale e i rimorchi a timone rigido, con distanza tra gli assi di cui al punto 6.4.2 della norma ISO 612:1978 s’intende interasse come definito nel punto 25; 27)   «carreggiata»: la distanza di cui al punto 6.5 della norma ISO 612:1978; 28)   «avanzamento della ralla»: la distanza di cui al punto 6.19.2 della norma ISO 612: 1978, tenendo conto della nota di cui al punto 6.19 di tale norma; 29)   «raggio di montaggio frontale del semirimorchio»: la distanza orizzontale tra l’asse del perno e qualsiasi punto nella parte anteriore del semirimorchio; 30)   «sbalzo anteriore»: la distanza orizzontale tra il piano verticale che attraversa il primo asse o l’asse del perno nel caso di un semirimorchio e il punto più avanzato del veicolo; 31)   «sbalzo posteriore»: la distanza orizzontale tra il piano verticale che attraversa l’ultimo asse posteriore e il punto o l’asse del perno nel caso di un semirimorchio e il punto più arretrato del veicolo; se il veicolo è munito di un dispositivo di aggancio non rimovibile, il punto più arretrato del veicolo è il punto di aggancio; 32)   «lunghezza della superficie di carico»: la distanza tra il punto interno più avanzato e il punto interno più arretrato della superficie di carico, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo; 33)   «raggio di curvatura posteriore»: la distanza tra l’effettivo punto più esterno della parte posteriore di un veicolo quando il veicolo viene manovrato nelle condizioni di cui allegato I, parte B, sezione 7 o parte C, sezione 6, del presente regolamento; 34)   «dispositivo di sollevamento dell’asse»: dispositivo montato sul veicolo al fine di sollevare l’asse dal suolo e abbassarlo fino al suolo; 35)   «asse sollevabile»: un asse che può essere sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento; 36)   «asse scaricabile»: un asse il cui carico può essere variato senza sollevare l’asse con il relativo dispositivo di sollevamento; 37)   «sospensione pneumatica»: un sistema di sospensione in cui almeno il 75 % dell’effetto elastico è determinato da una molla pneumatica; 38)   «classe di autobus di linea o granturismo»: l’insieme di veicoli definiti dai punti 2.1.1 e 2.1.2 del regolamento UNECE n. 107 — prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (9); 39)   «autoarticolato»: veicolo di categoria M2 o M3, come definito al punto 2.1.3 del regolamento UNECE n. 107; 40)   «carico indivisibile»: un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo le cui masse e dimensioni sono conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato membro.
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