Art. 3
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 12 dic 2012
Obblighi dei costruttori
1. Per ogni versione di un tipo di veicolo, indipendentemente dallo stato di completamento del veicolo, il costruttore determina le masse seguenti:
a)
la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico;
b)
la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato;
c)
la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile;
d)
la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi o la massa massima tecnicamente ammissibile su un gruppo d’assi;
e)
la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di aggancio che sono o possono essere montati sul veicolo.
2. Per determinare le masse di cui al paragrafo 1 il costruttore tiene conto delle migliori pratiche di ingegneria e delle migliori conoscenze tecniche disponibili in modo da minimizzare i rischi di guasto meccanico, in particolare a causa dell’usura dei materiali, ed evitare danni all’infrastruttura stradale.
3. Nel determinare le masse di cui al paragrafo 1 il costruttore tiene conto della velocità massima per costruzione del veicolo.
Se il costruttore ha montato sul veicolo un limitatore di velocità, la velocità massima per costruzione corrisponde all’effettiva velocità consentita dal limitatore di velocità.
4. Nel determinare le masse di cui al paragrafo 1 il costruttore non impone limitazioni sull’uso del veicolo ad eccezione di quelle relative alle capacità dei pneumatici che possono essere adattati alla velocità in base al tipo di produzione, come consentito dal regolamento UNECE n. 54 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (10) e dall’allegato II, sezione 5 del regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione (11).
5. Per i veicoli incompleti, inclusi i veicoli cabinati, che richiedono un’ulteriore fase di completamento, il costruttore fornisce tutte le informazioni pertinenti ai costruttori della fase successiva in modo che continuino ad essere rispettati i requisiti del presente regolamento.
Ai fini del primo comma, il costruttore specifica la posizione del baricentro della massa corrispondente alla somma del carico.
6. I veicoli incompleti delle categorie M2, M3, N2 e N3 non carrozzati sono progettati in modo da consentire ai costruttori delle fasi successive di rispettare i requisiti dell’allegato I, parte B, sezioni 7 e 8 e parte C, sezioni 6 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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