Art. 5
Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione
In vigore dal 12 dic 2012
Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione
1. Ai fini dell’immatricolazione e ammissione in circolazione dei veicoli omologati a norma del presente regolamento, le autorità nazionali determinano, per ogni variante e versione del tipo di veicolo, tutte le masse seguenti che sono consentite nel traffico nazionale o internazionale a norma della direttiva 96/53/CE:
a)
massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione;
b)
massa massima ammissibile sugli assi per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione;
c)
massa massima ammissibile sul gruppo d’assi per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione;
d)
massa massima rimorchiabile ammissibile per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione;
e)
massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo combinato:
Le autorità nazionali stabiliscono la procedura di determinazione delle masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione in circolazione di cui al primo comma. Essi designano l’autorità competente per la determinazione di tali masse e specificano le informazioni che devono essere fornite a tale autorità competente.
2. Le masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione in circolazione determinate conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 non possono superare le masse massime di cui all’, paragrafo 1.
3. L’autorità competente consulta il costruttore in relazione alla distribuzione della massa sugli assi o sul gruppo d’assi in modo da garantire il corretto funzionamento dei sistemi del veicolo, in particolare il sistema di frenaggio e di sterzo.
4. Nel determinare le masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione in circolazione le autorità nazionali garantiscono il rispetto dei requisiti degli atti normativi di cui agli allegati IV e XI della direttiva 2007/46/CE.
5. Se le autorità nazionali concludono che i requisiti di uno degli atti normativi di cui all’allegato IV o XI della direttiva 2007/46/CE, ad eccezione del presente regolamento, non sono più soddisfatti, esse chiedono l’esecuzione di nuove prove e la concessione di una nuova omologazione o l’estensione dell’omologazione, a seconda del caso, da parte dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione iniziale ai sensi dell’atto normativo in questione.
Storico versioni
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