Art. 6

Deroghe

In vigore dal 12 dic 2012
Deroghe 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE, l’omologazione CE può essere rilasciata per i veicoli con dimensioni superiori ai requisiti del presente regolamento, che sono destinati al trasporto di carichi indivisibili. In tal caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità indicano chiaramente che il veicolo è destinato unicamente al trasporto di carichi indivisibili. 2.   Gli Stati membri possono concedere omologazioni a norma degli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE ai veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato I, parti B, C e D, punto 1.1, del presente regolamento. Le omologazioni a norma dell’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE sono sottoposte ai limiti quantitativi di cui all’allegato XI, parte A, punto 3, di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1230:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo