Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 dic 2012
Disposizioni transitorie 1.   Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l’estensione dell’omologazione in conformità alle direttive 92/21/CEE e 97/27/CEE. 2.   In deroga al paragrafo 1, le omologazioni CE rilasciata a norma dell’ della direttiva 97/27/CE cessano di essere valide alla data di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009. Tuttavia, gli Stati membri possono, su richiesta del costruttore, immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli di fine serie la cui omologazione CE non è più valida conformemente all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE. 3.   A decorrere dal 10 gennaio 2014 i costruttori rilasciano certificati di conformità conformi al presente regolamento. Fino al 9 gennaio 2014 essi indicano la massa effettiva del veicolo alla voce 52 del certificato di conformità, a meno che non sia indicata in un’altra voce del certificato di conformità.
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