Art. 4
Categorie di veicoli
In vigore dal 30 mag 2018
Categorie di veicoli
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli:
a)
la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, ed è suddivisa in:
i) categoria M1
: veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente;
ii) categoria M2
: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; e
iii) categoria M3
: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi;
b)
la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in:
i) categoria N1
: veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
ii) categoria N2
: veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate; e
iii) categoria N3
: veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate;
c)
la categoria O comprende i rimorchi ed è suddivisa in:
i) categoria O1
: rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 tonnellate;
ii) categoria O2
: rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate;
iii) categoria O3
: rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate; e
iv) categoria O4
: rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate.
2. I criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi di veicoli, delle varianti e delle versioni sono indicati nell'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modifichino l'allegato I in relazione ai tipi di veicoli e ai tipi di carrozzeria al fine di tenere conto del progresso tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-4