Art. 4

Categorie di veicoli

In vigore dal 30 mag 2018
Categorie di veicoli 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli: a) la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, ed è suddivisa in: i)   categoria M1 : veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente; ii)   categoria M2 : veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; e iii)   categoria M3 : veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; b) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in: i)   categoria N1 : veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; ii)   categoria N2 : veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate; e iii)   categoria N3 : veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate; c) la categoria O comprende i rimorchi ed è suddivisa in: i)   categoria O1 : rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 tonnellate; ii)   categoria O2 : rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate; iii)   categoria O3 : rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate; e iv)   categoria O4 : rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate. 2.   I criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi di veicoli, delle varianti e delle versioni sono indicati nell'allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modifichino l'allegato I in relazione ai tipi di veicoli e ai tipi di carrozzeria al fine di tenere conto del progresso tecnico.
Storico versioni

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