Art. 5

Prescrizioni tecniche

In vigore dal 30 mag 2018
Prescrizioni tecniche 1.   I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II. 2.   I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti sono considerati non conformi al presente regolamento, in particolare, nei casi seguenti: a) se divergono rispetto ai dati riportati nei certificati di omologazione UE e nei relativi allegati o ai dati descrittivi riportati nei verbali di prova più di quanto permesso dal pertinente atto normativo; b) se i criteri di prestazione o i valori limite per la produzione in serie stabiliti nel pertinente atto normativo non sono soddisfatti in relazione a tutte le condizioni stabilite dal pertinente atto normativo; c) se le informazioni fornite dal costruttore nella scheda informativa non sono riproducibili a tutte le condizioni previste dal pertinente atto normativo da parte delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione. Nella valutazione della conformità ai fini del presente paragrafo sono presi in considerazione soltanto i controlli, le prove, le ispezioni e le valutazioni condotti dalle autorità di omologazione, dalle autorità di vigilanza del mercato o dalla Commissione o per loro conto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modifichino l'allegato II al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi intervenuti, introducendo e aggiornando i riferimenti agli atti normativi recanti le prescrizioni alle quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi.
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Prescrizioni tecniche (Art. 5 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo