Art. 5
Prescrizioni tecniche
In vigore dal 30 mag 2018
Prescrizioni tecniche
1. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II.
2. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti sono considerati non conformi al presente regolamento, in particolare, nei casi seguenti:
a)
se divergono rispetto ai dati riportati nei certificati di omologazione UE e nei relativi allegati o ai dati descrittivi riportati nei verbali di prova più di quanto permesso dal pertinente atto normativo;
b)
se i criteri di prestazione o i valori limite per la produzione in serie stabiliti nel pertinente atto normativo non sono soddisfatti in relazione a tutte le condizioni stabilite dal pertinente atto normativo;
c)
se le informazioni fornite dal costruttore nella scheda informativa non sono riproducibili a tutte le condizioni previste dal pertinente atto normativo da parte delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
Nella valutazione della conformità ai fini del presente paragrafo sono presi in considerazione soltanto i controlli, le prove, le ispezioni e le valutazioni condotti dalle autorità di omologazione, dalle autorità di vigilanza del mercato o dalla Commissione o per loro conto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modifichino l'allegato II al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi intervenuti, introducendo e aggiornando i riferimenti agli atti normativi recanti le prescrizioni alle quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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