Art. 6
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono o designano le proprie autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità.
Tale notifica include il nome di tali autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e i loro settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.
Gli Stati membri assicurano che le proprie autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato si attengano a una rigorosa separazione dei ruoli e delle responsabilità e operino ciascuna in modo indipendente dalle altre. Tali autorità possono appartenere allo stesso organismo, purché le loro attività siano gestite autonomamente nel quadro di strutture separate.
2. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale, designa una di tali autorità, che sia competente per il rilascio di omologazioni, come unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri ai fini dell' e del rispetto degli obblighi di cui al capo XV.
3. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di vigilanza del mercato è responsabile della vigilanza del mercato designa una di tali autorità come unica autorità di vigilanza del mercato responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri ai fini dell'.
4. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione solo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento.
5. Gli Stati membri non vietano né limitano od ostacolano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento, tranne nei casi di cui al capo XI.
In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli Stati membri possono decidere di non autorizzare la circolazione su strada, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli che sono stati omologati conformemente al presente regolamento ma superano le dimensioni, i pesi e i carichi per asse armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 96/53/CE del Consiglio (17).
6. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato conformemente al presente regolamento e al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, abbiano il diritto di accedere ai locali degli operatori economici sul loro territorio e di raccogliere qualsiasi campione necessario di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti necessari ai fini delle prove di conformità.
8. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati alla Commissione e al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all' («forum»).
Gli Stati membri interessati rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all', paragrafo 5, emanate dal forum.
9. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza del mercato. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati alla Commissione e al forum.
Gli Stati membri rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all', paragrafo 5, emanate dal forum.
10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano i criteri comuni relativi al formato della comunicazione sugli esami e sulle valutazioni di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-6