Art. 7
Obblighi delle autorità di omologazione
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi delle autorità di omologazione
1. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento.
2. Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Mantengono la riservatezza per tutelare i segreti commerciali, fatti salvi l'obbligo di cui all', paragrafo 4, di mettere le informazioni a disposizione della Commissione e gli altri obblighi di comunicazione applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.
Le autorità di omologazione collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti al loro ruolo e alle loro funzioni.
3. Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati menzionate all', paragrafo 1. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato.
4. Ove sia stata informata, a norma del capo XI, che vi è il sospetto che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio o non sia conforme, l'autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o revocare l'omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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