Art. 9

Verifica della conformità da parte della Commissione

In vigore dal 30 mag 2018
Verifica della conformità da parte della Commissione 1.   La Commissione organizza ed effettua, a proprie spese, prove e ispezioni al fine di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni. Le prove e le ispezioni sono effettuate, tra l'altro, tramite prove di laboratorio e su strada, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono integrate da controlli documentali. Nell'effettuare tali prove e ispezioni, la Commissione tiene conto: a) dei principi consolidati di valutazione del rischio; b) dei reclami motivati; e c) di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum, i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 10, le informazioni riguardanti le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni risultanti dal telerilevamento stradale. La Commissione può affidare l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici, nel qual caso il servizio tecnico agisce a nome della Commissione. Qualora affidi l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici ai fini del presente articolo, la Commissione assicura che il servizio tecnico utilizzato non sia lo stesso che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria. Tali prove e ispezioni possono essere effettuate: a) su veicoli nuovi forniti dai costruttori o da altri operatori economici secondo quanto previsto al paragrafo 2; b) su veicoli immatricolati, con l'accordo del titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. 2.   I costruttori titolari di omologazioni o gli altri operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta e a fronte di un corrispettivo equo, un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sono forniti per essere sottoposti a prova nel luogo, nel momento e per il periodo stabiliti dalla Commissione. 3.   Prima di effettuare le prove e le ispezioni, la Commissione invia una comunicazione allo Stato membro in cui è stata rilasciata l'omologazione e allo Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente sono stati immessi sul mercato. Gli Stati membri cooperano con la Commissione quando quest'ultima effettua le prove e le ispezioni. 4.   Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove e le ispezioni di cui al presente articolo, gli Stati membri mettono a sua disposizione senza indebito ritardo le informazioni necessarie relative all'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati di cui all', paragrafo 1. 5.   I costruttori mettono a disposizione della Commissione, gratuitamente e senza indebito ritardo, tutti i dati necessari ai fini della verifica della conformità e non disponibili nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati di cui all', paragrafo 1. Tali dati comprendono tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione. La Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino i dati che devono essere messi a disposizione, fatta salva la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Se la Commissione stabilisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non sono conformi alle prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non sono conformi all'omologazione o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, avvia la procedura di cui agli o 54. Qualora le prove e le ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa immediatamente l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum. La Commissione informa le pertinenti autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato affinché adottino provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nell'Unione, entro un termine adeguato, di eventuali non conformità rilevate in relazione a un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. La Commissione rende disponibile al pubblico un resoconto dei risultati ottenuti in esito alle prove di verifica della conformità da essa effettuate e trasmette i risultati agli Stati membri e al forum. Tale resoconto comprende i dettagli dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti sottoposti a valutazione e l'identità del costruttore interessato, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura dell'eventuale non conformità.
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