Art. 53

Misure correttive e restrittive a livello dell'Unione

In vigore dal 30 mag 2018
Misure correttive e restrittive a livello dell'Unione 1.   Lo Stato membro che adotti misure correttive o restrittive a norma dell' ne dà notifica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri mediante l'ICSMS. Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione, l'origine degli stessi, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure correttive e restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato. 2.   Lo Stato membro che prenda misure correttive o restrittive indica inoltre se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti: a) il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento; o b) carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II. 3.   Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che prende misure correttive e restrittive comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure correttive o restrittive che hanno adottato e tutte le informazioni complementari di cui dispongono sulla non conformità e sul rischio del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni. 4.   Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non solleva alcuna obiezione nei confronti di una misura nazionale notificata, questa è considerata giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano adottate senza indugio misure correttive o restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica indipendente in questione. 5.   Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata o se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri in questione e l'operatore o gli operatori economici interessati. Sulla base della consultazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al secondo comma all'operatore economico o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura in conformità della decisione della Commissione di cui al secondo comma. 6.   Se la Commissione stabilisce, a seguito delle prove e delle ispezioni da essa effettuate in conformità dell', che una misura correttiva o restrittiva è necessaria a livello dell'Unione, consulta senza indugio gli Stati membri in questione e l'operatore economico o gli operatori economici interessati. Sulla base della consultazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive interessate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al secondo comma all'operatore economico o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione. 7.   Se il rischio o la non conformità sono imputati a carenze negli atti normativi elencati all'allegato II, la Commissione propone misure appropriate come segue: a) se si tratta di atti giuridici dell'Unione, la Commissione propone le modifiche necessarie degli atti interessati; b) se si tratta di regolamenti UN, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UN in questione secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto. 8.   Se una misura correttiva è considerata giustificata a norma del presente articolo o è oggetto di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 o 6, tale misura è disponibile gratuitamente per i titolari dei certificati di immatricolazione dei veicoli interessati. Se sono state effettuate riparazioni a spese del titolare del certificato d'immatricolazione prima dell'adozione della misura correttiva, il costruttore rimborsa il costo di tali riparazioni fino a concorrenza del costo delle riparazioni richieste dalla misura correttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:858:oj#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure correttive e restrittive a livello dell'Unione (Art. 53 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo