Art. 10
Valutazioni della Commissione
In vigore dal 30 mag 2018
Valutazioni della Commissione
1. La Commissione organizza ed effettua valutazioni delle procedure poste in essere dalle autorità di omologazione che hanno rilasciato omologazioni UE nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione, in particolare delle procedure per il rilascio di omologazioni, per il controllo della conformità della produzione e per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali valutazioni comprendono un accertamento a campione della conformità delle omologazioni rilasciate nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione con le prescrizioni applicabili di cui all', paragrafo 2, lettera c).
2. Le valutazioni mirano ad aiutare le autorità di omologazione che rilasciano omologazioni UE ad assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento e a condividere le migliori pratiche.
3. Le valutazioni sono effettuate in conformità del diritto dello Stato membro interessato, tenendo in debito conto i diritti delle autorità interessate, e rispettano il principio di proporzionalità. La Commissione esegue i propri compiti in modo indipendente e imparziale e mantiene la riservatezza per tutelare segreti commerciali conformemente al diritto applicabile. La Commissione sostiene le spese derivanti da tali valutazioni.
4. Le autorità di omologazione interessate facilitano la valutazione cooperando con la Commissione, a cui prestano la necessaria assistenza e forniscono la necessaria documentazione.
5. La Commissione assicura che il personale che partecipa alla valutazione sia sufficientemente qualificato e riceva istruzioni adeguate. In tempo utile prima della valutazione, la Commissione comunica agli Stati membri e alle autorità di omologazione interessate la data di inizio della valutazione stessa e l'identità del personale incaricato di effettuarla. La durata della valutazione presso l'autorità di omologazione interessata di regola non supera i due giorni e in nessun caso supera i tre giorni.
6. Ciascuna autorità di omologazione che abbia rilasciato almeno un'omologazione UE durante un periodo di 5 anni è sottoposta una volta a valutazione da parte della Commissione nel corso di detto periodo.
In deroga al primo comma, la valutazione di un'autorità di omologazione può avvenire con frequenza minore se la Commissione ritiene che la prima valutazione di tale autorità dimostri che le procedure poste in essere garantiscono l'applicazione efficace del presente regolamento, tenuto conto dell'oggetto e della portata delle omologazioni UE rilasciate.
7. La Commissione comunica al forum i risultati della valutazione, comprese eventuali raccomandazioni, e rende disponibile al pubblico una sintesi dei risultati. Il forum esamina i risultati della valutazione.
8. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle eventuali raccomandazioni che accompagnano i risultati della valutazione.
9. Tenendo debitamente conto delle considerazioni del forum, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano criteri comuni per definire l'ambito e la metodologia della valutazione, la composizione del gruppo di valutazione, il piano delle valutazioni per un periodo di almeno 5 anni e le condizioni specifiche per poter ridurre la frequenza delle valutazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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