Art. 12

Scambi di dati online

In vigore dal 30 mag 2018
Scambi di dati online 1.   La Commissione e gli Stati membri utilizzano il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all' in relazione ai certificati di omologazione UE e ai relativi allegati di cui all', paragrafo 1, compresi tutti i verbali di prova e le modifiche, i rifiuti o le revoche di omologazioni UE. La Commissione e gli Stati membri utilizzano il sistema d'informazione rapida (RAPEX) istituito ai sensi della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato, i richiami e altre attività pertinenti tra le autorità di sorveglianza del mercato, gli Stati membri e la Commissione. 2.   A partire dal 5 luglio 2026 gli Stati membri rendono accessibile al pubblico, per numero di identificazione del veicolo, il certificato di conformità di ciascun veicolo nel sistema comune sicuro di trasmissione elettronica sotto forma di dati strutturati in formato elettronico, in conformità dell'. A partire dal 5 luglio 2026 gli Stati membri rendono accessibili al pubblico le informazioni contenute nel certificato di conformità, ad esclusione dei numeri di identificazione dei veicoli, nel sistema comune sicuro di trasmissione elettronica sotto forma di dati strutturati in formato elettronico ai sensi dell'. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire il formato delle informazioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e i criteri per l'accesso del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per creare un'interfaccia tra il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all', il RAPEX e l'ICSMS al fine di agevolare le attività di vigilanza del mercato e garantire il coordinamento, la coerenza e l'esattezza delle informazioni fornite ai consumatori e a terzi. 4.   Gli Stati membri utilizzano il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica istituito negli atti di esecuzione di cui all', al fine di rendere accessibile al pubblico, a partire dal 1o settembre 2022, un elenco delle omologazioni UE per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che hanno rilasciato, modificato, rifiutato o revocato, nonché un elenco dei servizi tecnici che hanno effettuato le prove per le rispettive omologazioni UE. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire il formato delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e i criteri per l'accesso del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione sviluppa uno strumento per rendere accessibili al pubblico i risultati delle prove e i reclami relativi alle prestazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti da parte di terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 10.
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