Art. 37
Certificato di conformità in formato elettronico
In vigore dal 30 mag 2018
Certificato di conformità in formato elettronico
1. Fatto salvo l', paragrafo 1, a partire dal 5 luglio 2026, immediatamente dopo la data di costruzione del veicolo il costruttore mette gratuitamente a disposizione dell'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione globale del tipo di veicolo il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
2. Fatto salvo l', paragrafo 1, un costruttore può mettere a disposizione certificati di conformità in conformità del paragrafo 1 del presente articolo prima del 5 luglio 2026.
3. L'autorità di omologazione mette a disposizione il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8, in modo che sia accessibile per le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità preposte all'immatricolazione degli Stati membri nonché la Commissione.
4. Gli Stati membri possono esentare i costruttori dall'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo per i tipi di veicolo che hanno un'omologazione nazionale per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'.
5. L'autorità di omologazione che riceve il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo concede l'accesso in sola lettura al certificato di conformità stabilito all', paragrafo 2. Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, tale accesso è dato al costruttore della fase successiva.
6. Tutti gli scambi di dati ai sensi del presente articolo sono effettuati mediante un protocollo per lo scambio sicuro di dati.
7. Gli Stati membri stabiliscono l'organizzazione e la struttura della propria rete di dati al fine di consentire la ricezione dei dati dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 a decorrere dal 1o settembre 2025, preferibilmente ricorrendo a sistemi esistenti per lo scambio di dati strutturati.
8. Tenuto conto dei dati che è necessario fornire nel certificato di conformità in formato cartaceo, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in cui siano definiti, in particolare:
a)
il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio;
b)
le prescrizioni minime per lo scambio sicuro di dati, incluse la prevenzione della corruzione e dell'abuso dei dati, e misure volte a garantire l'autenticità dei dati elettronici, come l'utilizzo di una firma digitale;
c)
le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico;
d)
le prescrizioni minime per l'identificatore unico specifico di un veicolo e per la forma delle informazioni destinate all'acquirente in conformità del paragrafo 5;
e)
l'accesso in sola lettura di cui al paragrafo 5;
f)
le esenzioni per i costruttori di particolari categorie di veicoli e tipi di veicoli prodotti in piccole serie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato prima del 1o settembre 2020.
9. Gli Stati membri devono essere in grado di scambiare con gli altri Stati membri i certificati di conformità in formato elettronico in conformità del presente articolo al più tardi a decorrere dal 5 luglio 2026.
10. A decorrere dal 5 luglio 2026, ove, in casi eccezionali, lo richieda un'autorità nazionale, il costruttore rilascia un duplicato del certificato di conformità in formato cartaceo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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