Art. 35

Cessazione della validità

In vigore dal 30 mag 2018
Cessazione della validità 1.   Sette anni dopo l'ultimo aggiornamento del fascicolo di omologazione relativo a un certificato di omologazione globale UE di un tipo di veicolo per i veicoli delle categorie M1 e N1 e dieci anni dopo per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 e O, l'autorità di omologazione verifica che il tipo di veicolo sia conforme a tutti gli atti normativi pertinenti al tipo in questione. Ove l'autorità di omologazione effettui la verifica di cui al presente paragrafo, primo comma, non è necessario ripetere le prove di cui all'. 2.   La validità dell'omologazione UE cessa in ciascuno dei casi seguenti: a) quando nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione e non è possibile estendere l'omologazione UE per i motivi di cui all', paragrafo 2, lettera c); b) quando a seguito della verifica effettuata a norma del paragrafo 1 del presente articolo si stabilisce che il veicolo non è conforme a tutti gli atti normativi pertinenti al tipo in questione; c) se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente, il che si considera avvenuto ove non sia stato prodotto alcun veicolo del tipo interessato nei due anni precedenti; tale omologazione mantiene tuttavia la sua validità ai fini dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione nella misura in cui non si applichi la lettera a) del presente paragrafo; d) se l'omologazione è stata revocata a norma dell', paragrafo 7; e) se la validità del certificato di omologazione scade a causa di una limitazione di cui all', paragrafo 6; f) se è stato appurato che l'omologazione si basa su dichiarazioni mendaci o risultati delle prove falsificati o se sono stati tenuti nascosti dati che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione. 3.   Quando cessa la validità dell'omologazione globale soltanto di una variante di un tipo di veicolo o di una versione di una variante, la validità dell'omologazione globale del tipo di veicolo in questione cessa limitatamente a tale variante o versione specifica. 4.   Quando la produzione di un tipo specifico di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente cessa definitivamente, il costruttore lo notifica senza indugio all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE. Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri. 5.   Nel caso in cui la validità di un certificato di omologazione UE stia per cessare, il costruttore lo notifica senza indugio all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE. 6.   Al ricevimento della notifica del costruttore, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE comunica senza indugio alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, a seconda del caso. Nel caso dei veicoli, la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo precisa la data di costruzione e il numero di identificazione del veicolo («VIN»), quale definito all', punto 2), del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (19), dell'ultimo veicolo prodotto.
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