Art. 31

Disposizioni relative alla conformità della produzione

In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni relative alla conformità della produzione 1.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure ai sensi dell'allegato IV necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che il costruttore produca i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in conformità al tipo omologato. 2.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati. 3.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, siano ancora adeguate affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in produzione continuino a essere conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità continuino a essere conformi agli . 4.   Per accertare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure necessarie per effettuare, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE. Conformemente all'allegato IV, l'autorità di omologazione adotta le misure necessarie per effettuare tali controlli o prove con la frequenza stabilita negli atti normativi elencati nell'allegato II oppure, qualora detti atti non specifichino una frequenza, almeno una volta ogni tre anni. 5.   Per accertare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione o i servizi tecnici: a) qualora le procedure di prova stabilite nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II prevedano un intervallo di valori, fissano i valori in maniera casuale all'interno di detto intervallo quando eseguono controlli o prove; e b) hanno accesso al software, agli algoritmi, alla documentazione e a qualsiasi altra informazione ai sensi dell', paragrafo 4. 6.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie a verificare che il costruttore rispetti gli obblighi di cui al capo XIV. Verifica in particolare se, al fine di rispettare tali obblighi, il costruttore ha modificato o integrato le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. 7.   L'autorità di omologazione che abbia rilasciato un'omologazione UE e constati che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in conformità al tipo omologato o alle prescrizioni del presente regolamento, o che i certificati di conformità non sono più conformi agli , benché la produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che le disposizioni relative alla conformità della produzione siano seguite correttamente o revoca l'omologazione. L'autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure restrittive in conformità del capo XI. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modifichino l'allegato IV, per tener conto degli sviluppi normativi e tecnologici, aggiornando le procedure di conformità della produzione.
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