Art. 32
Diritti
In vigore dal 30 mag 2018
Diritti
1. I diritti per le attività di omologazione UE sono pagati dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione UE nello Stato membro interessato.
Gli Stati membri assicurano la disponibilità di risorse sufficienti a coprire i costi delle attività di vigilanza del mercato. Fatto salvo il diritto nazionale, è possibile recuperare tali costi tramite diritti riscossi dagli Stati membri in cui i veicoli sono immessi sul mercato.
2. Gli Stati membri possono riscuotere diritti amministrativi nei confronti dei servizi tecnici che presentano domanda di designazione per coprire, in tutto o in parte, i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
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