Art. 33
Disposizioni generali sulle modifiche delle omologazioni UE
In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni generali sulle modifiche delle omologazioni UE
1. Il costruttore informa senza indugio l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di qualsiasi variazione dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione di cui all', paragrafo 4, ivi comprese le variazioni del fascicolo di documenti completo ai sensi degli atti normativi elencati all'allegato II.
L'autorità di omologazione decide se tale variazione richiede una modifica, sotto forma di revisione o estensione dell'omologazione UE, in conformità dell', oppure se è necessaria una nuova omologazione UE.
2. La domanda di modifica è presentata solo all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE esistente.
3. Se l'autorità di omologazione constata che una modifica richiede la ripetizione di ispezioni o prove, ne informa il costruttore.
4. Se l'autorità di omologazione, sulla base delle ispezioni o delle prove di cui al paragrafo 3 del presente articolo, constata che le prescrizioni di omologazione UE continuano ad essere soddisfatte, si applicano le procedure di cui all'.
5. Se constata che le variazioni dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione non possono essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, l'autorità di omologazione rifiuta di modificare l'omologazione UE e invita il costruttore a chiedere una nuova omologazione UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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