Art. 30

Prove prescritte per l'omologazione UE

In vigore dal 30 mag 2018
Prove prescritte per l'omologazione UE 1.   Ai fini del rilascio di omologazioni UE, l'autorità di omologazione verifica la conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento mediante prove adeguate eseguite dai suoi servizi tecnici. 2.   Gli elementi fondamentali delle prove, comprese le prescrizioni tecniche il cui rispetto è stato verificato tramite le prove, sono registrati in un verbale di prova. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il formato dei verbali di prova. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020. 4.   Per eseguire le prove prescritte, il costruttore mette a disposizione delle autorità di omologazione e fornisce ai servizi tecnici interessati i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti richiesti a norma degli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato II. 5.   Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rappresentativi del tipo da omologare. 6.   Se per i parametri e le condizioni utilizzati per l'esecuzione delle prove adeguate di cui al paragrafo 1 è previsto un intervallo di valori, i servizi tecnici possono scegliere qualsiasi valore all'interno di detto intervallo. 7.   Su richiesta del costruttore e con l'accordo dell'autorità di omologazione, in alternativa alle prove di cui al paragrafo 1 si possono usare metodi di prova virtuali in conformità dell'allegato VIII. 8.   Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' volti a modificare l'allegato VIII aggiornando l'elenco degli atti normativi ai sensi dei quali un costruttore o un servizio tecnico può utilizzare metodi di prova virtuali e le condizioni specifiche alle quali i metodi di prova virtuali devono essere utilizzati.
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