Art. 28
Certificato di omologazione UE
In vigore dal 30 mag 2018
Certificato di omologazione UE
1. Il certificato di omologazione UE contiene i seguenti allegati:
a)
il fascicolo di omologazione di cui all', paragrafo 4;
b)
i verbali di prova di cui all' in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente oppure la scheda dei risultati delle prove in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo;
c)
in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, il nome e il facsimile della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;
d)
in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità del tipo di veicolo.
2. Al certificato di omologazione UE è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE e di identificare le prescrizioni a cui il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente è conforme.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano i modelli per il certificato di omologazione UE, il sistema di numerazione armonizzato e la scheda dei risultati delle prove, fornendo anche i formati elettronici pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020.
4. Per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica indipendente, l'autorità di omologazione:
a)
completa tutte le sezioni pertinenti del certificato di omologazione UE, compresi gli allegati;
b)
compila l'indice del fascicolo di omologazione di cui all', paragrafo 4;
c)
rilascia immediatamente al costruttore il certificato di omologazione UE completato i suoi allegati.
5. Nel caso di un'omologazione UE la cui validità sia stata limitata a norma dell', dell' o dell'allegato II, parte III, o in relazione alla quale alcune disposizioni del presente regolamento o degli atti normativi elencati all'allegato II non si applicano, il certificato di omologazione UE specifica tali limitazioni o le disposizioni pertinenti che non si applicano.
6. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione di cui all', paragrafo 4, con i riferimenti ai verbali di prova di cui all' per i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti per i quali non è stato rilasciato alcun certificato di omologazione UE. Nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione identifica altresì in modo chiaro le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nell'allegato II rispetto alle quali il veicolo è stato sottoposto a prova.
7. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione allega al certificato di omologazione UE un elenco degli atti normativi pertinenti conformemente al modello previsto negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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