Art. 26
Disposizioni generali sull'applicazione delle procedure di omologazione UE
In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni generali sull'applicazione delle procedure di omologazione UE
1. Per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente può essere rilasciata una sola omologazione UE.
2. L'autorità di omologazione che riceve una domanda conformemente all' rilascia un'omologazione UE solo dopo aver verificato tutti i seguenti elementi:
a)
le disposizioni relative alla conformità della produzione di cui all';
b)
l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all', paragrafo 3;
c)
la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente alle prescrizioni applicabili;
d)
nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura di omologazione a tappe, la procedura di omologazione mista o la procedura di omologazione in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell', paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano oggetto di omologazioni distinte e valide rilasciate conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
3. Si applicano le procedure di cui all'allegato III per quanto concerne l'omologazione UE e le procedure di cui all'allegato IX per quanto concerne l'omologazione in più fasi.
Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' volti a modificare gli allegati III e IX aggiornandone le procedure riguardo all'omologazione UE e all'omologazione in più fasi.
4. L'autorità di omologazione prepara un fascicolo di omologazione comprendente il fascicolo informativo di cui all', i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti al fascicolo informativo dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni.
Il fascicolo di omologazione può essere conservato su supporto elettronico. Contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico ogni modifica dell'omologazione UE.
L'autorità di omologazione tiene il fascicolo di omologazione a disposizione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE in questione.
5. L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se constata che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente conforme alle prescrizioni applicabili presenta tuttavia un rischio grave per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.
6. A norma dell', paragrafo 4, in caso di procedura di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se constata che i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
L'autorità di omologazione chiede alle autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione per i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di agire a norma dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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