Art. 23
Domanda di omologazione UE
In vigore dal 30 mag 2018
Domanda di omologazione UE
1. Il costruttore presenta all'autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo di cui all'.
2. Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente è presentata una sola domanda. Tale domanda è presentata esclusivamente in uno Stato membro e a una sola autorità di omologazione in tale Stato membro.
Non è possibile presentare in un altro Stato membro una nuova domanda per lo stesso tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente se:
a)
un'autorità di omologazione ha rifiutato di rilasciare un'omologazione del tipo in questione;
b)
un'autorità di omologazione ha revocato l'omologazione del tipo in questione; oppure
c)
il costruttore ha revocato la domanda di omologazione del tipo in questione.
L'autorità di omologazione respinge la domanda di omologazione per una designazione di tipo diversa o per una modifica relativa a una precedente domanda se le variazioni non sono sufficienti per costituire un nuovo tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente.
3. La domanda di omologazione UE di un tipo particolare di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente comprende una dichiarazione in cui il costruttore certifica, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, che:
a)
non ha presentato domanda di omologazione UE per lo stesso tipo presso altre autorità di omologazione, né altre autorità di omologazione hanno rilasciato al costruttore tale omologazione;
b)
nessuna autorità di omologazione ha rifiutato di rilasciare un'omologazione del tipo in questione;
c)
nessuna autorità di omologazione ha revocato l'omologazione del tipo in questione; e
d)
non ha revocato la domanda di omologazione per il tipo in questione.
4. È presentata una domanda distinta per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente da omologare.
Storico versioni
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