Art. 25

Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda di omologazione UE

In vigore dal 30 mag 2018
Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda di omologazione UE 1.   Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all', di tutti i certificati di omologazione UE o certificati di omologazione UN e dei relativi allegati richiesti a norma degli atti normativi elencati nell'allegato II. In caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente a norma degli atti normativi elencati nell'allegato II, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo e, se del caso, ai certificati di omologazione UE e ai relativi allegati fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata. 2.   Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all', dei certificati di omologazione UE o dei certificati di omologazione UN e dei relativi allegati richiesti a norma degli atti normativi elencati nell'allegato II. Per i sistemi per i quali non è stato presentato alcun certificato di omologazione UE o certificato di omologazione UN, la domanda è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all', delle informazioni richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo e di un verbale di prova in luogo del certificato di omologazione UE o del certificato di omologazione UN. 3.   Una domanda di omologazione in più fasi è corredata delle seguenti informazioni: a) nella prima fase, delle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE, dei certificati di omologazione UN o, se del caso, dei verbali di prova riguardanti lo stato di completamento del veicolo base; b) nella seconda fase e nelle fasi successive, delle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE o dei certificati di omologazione UN riguardanti lo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia del certificato di omologazione globale UE rilasciato nel precedente stadio di costruzione, oltre a un elenco completo delle variazioni o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunicate in conformità dell', paragrafo 3. 4.   L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo che ritengono necessari per svolgere le loro attività. L'autorità di omologazione e i servizi tecnici possono anche chiedere al costruttore di fornire documentazione o ulteriori informazioni necessarie per consentire all'autorità di omologazione o ai servizi tecnici di sviluppare una comprensione adeguata dei sistemi, compresi il processo di sviluppo e la concezione del sistema nonché le funzioni del software e degli algoritmi necessari per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, al fine di decidere quali prove siano necessarie e di agevolare l'esecuzione di tali prove.
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Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda di omologazione UE (Art. 25 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo