Art. 24

Fascicolo informativo

In vigore dal 30 mag 2018
Fascicolo informativo 1.   Il fascicolo informativo include quanto segue: a) una scheda informativa, conformemente al modello stabilito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4, per l'omologazione in un'unica tappa o l'omologazione globale di un tipo di veicolo mista o per l'omologazione globale di un tipo di veicolo a tappe oppure, in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, in conformità dell'atto normativo pertinente elencato nell'allegato II; b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti; c) per i veicoli, l'indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all', paragrafo 1; d) ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione UE. 2.   La scheda informativa di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'omologazione globale di un tipo di veicolo contiene una serie completa di informazioni sulle caratteristiche del tipo di veicolo che sono necessarie all'autorità di omologazione per identificare il tipo di veicolo ed effettuare correttamente la procedura di omologazione. 3.   Il costruttore presenta all'autorità di omologazione il fascicolo informativo in un formato elettronico che sia accettabile per tale autorità. L'autorità di omologazione può anche accettare fascicoli informativi forniti in formato cartaceo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano il modello di scheda informativa e ogni altra parte del fascicolo informativo, nonché un formato elettronico armonizzato ai fini del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020.
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