Art. 22
Procedure di omologazione UE
In vigore dal 30 mag 2018
Procedure di omologazione UE
1. Per chiedere l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:
a)
omologazione a tappe;
b)
omologazione in un'unica tappa;
c)
omologazione mista.
Inoltre, il costruttore può scegliere un'omologazione in più fasi per un veicolo incompleto o completato.
2. Fatte salve le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II, per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica indipendente si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.
3. L'omologazione in più fasi è rilasciata per un tipo di veicolo incompleto o completato che, in relazione allo stato di completamento del veicolo, è conforme ai dati contenuti nel fascicolo informativo di cui all' e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II.
L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore successivamente al loro completamento.
4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato, conformemente alle procedure di cui all'allegato IX, che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa tutte le prescrizioni tecniche applicabili al momento dell'omologazione. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui l'omologazione UE sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.
5. La scelta della procedura per l'omologazione EU di cui al paragrafo 1 non influisce sulle prescrizioni applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
6. L'omologazione in più fasi può anche essere usata da un singolo costruttore, a condizione che non sia usata per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli costruiti in un'unica fase. I veicoli costruiti da un singolo costruttore non si considerano costruiti in più fasi ai fini degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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