Art. 21

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 30 mag 2018
Identificazione degli operatori economici Su richiesta di un'autorità di omologazione o di un'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo l'immissione sul mercato di un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio, gli operatori economici forniscono informazioni sui seguenti elementi: a) l'identità di ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio; b) l'identità di ogni operatore economico cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo