Art. 19

Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio 1.   Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i distributori ne informano il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e non mettono a disposizione sul mercato il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio fino a quando non ne sia stata ripristinata la conformità. 2.   Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio che i distributori hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, questi ne informano il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE. 3.   Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori comportino un grave rischio, i distributori forniscono immediatamente informazioni dettagliate su tale grave rischio al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori sono stati messi a disposizione sul mercato. I distributori li informano altresì delle azioni intraprese e forniscono i dettagli relativi a qualsiasi misura adottata dal costruttore. 4.   I distributori collaborano con l'autorità nazionale, su richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno messo a disposizione sul mercato.
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Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo