Art. 18

Obblighi dei distributori

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi dei distributori 1.   Prima della messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, i distributori verificano che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano muniti della targhetta regolamentare o del marchio di omologazione prescritti, che siano corredati dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, come richiesto dall', nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all', paragrafo 8, e all', paragrafo 5. 2.   I distributori informano immediatamente il costruttore interessato in merito ai reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti e questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che hanno messo a disposizione sul mercato. 3.   I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
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Obblighi dei distributori (Art. 18 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo