Art. 16

Obblighi degli importatori

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento. 2.   Prima di immettere sul mercato veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati, gli importatori si accertano che siano oggetto di un certificato di omologazione UE valido e che i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all', paragrafo 8. Per i veicoli, l'importatore si accerta che siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto. 3.   Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare non corrisponda alla relativa omologazione, gli importatori non immettono sul mercato, non consentono l'entrata in circolazione, né immatricolano il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente fino a quando non sia stata ripristinata la conformità. 4.   Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio presenti un grave rischio, gli importatori ne informano il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, gli importatori informano anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. 5.   Gli importatori appongono il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul veicolo, sul componente, sull'entità tecnica indipendente, sulla parte o sull'accessorio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente, dell'entità tecnica indipendente, della parte o dell'accessorio. 6.   Gli importatori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano corredati delle istruzioni e delle informazioni prescritte all' nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati. 7.   Per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori che hanno immesso sul mercato e tengono i loro distributori informati in merito a tali reclami e richiami. 8.   Gli importatori informano immediatamente il costruttore interessato in merito ai reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori da loro immessi sul mercato. 9.   Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
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Obblighi degli importatori (Art. 16 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo