Art. 59
Informazioni destinate agli utilizzatori
In vigore dal 30 mag 2018
Informazioni destinate agli utilizzatori
1. Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative ai dati del tipo di veicolo, di sistema, di componente, di entità tecnica indipendente, di parte o di accessorio di cui al presente regolamento o agli atti normativi elencati nell'allegato II che siano diverse dalle specifiche dell'omologazione rilasciata dall'autorità di omologazione.
2. Il costruttore mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie che descrivano le condizioni particolari o le limitazioni sull'uso di un veicolo, di un sistema, di un componente, di un'entità tecnica indipendente, di una parte o di un accessorio.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio sono destinati ad essere immessi sul mercato, immatricolati o ad entrare in circolazione. Esse sono fornite anche nel manuale del proprietario.
Storico versioni
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