Art. 61
Obblighi del costruttore di fornire le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi del costruttore di fornire le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. Gli operatori indipendenti hanno accesso ai servizi di diagnostica remota utilizzati dai costruttori e dai concessionari e riparatori autorizzati.
I costruttori forniscono un sistema standardizzato, sicuro e a distanza per consentire ai riparatori indipendenti di realizzare operazioni che comportano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo.
2. Fintantoché la Commissione non abbia adottato una norma pertinente tramite l'attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o un analogo organismo di normazione, le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono presentate in modo facilmente accessibile, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole.
Le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita.
3. Tuttavia, nei casi seguenti è sufficiente che il costruttore fornisca le informazioni necessarie in modo rapido e facilmente accessibile quando un operatore indipendente ne fa richiesta:
a)
per i tipi di veicoli che hanno ottenuto un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie di cui all';
b)
per i veicoli per uso speciale;
c)
per i tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 che non utilizzano strumenti diagnostici o una comunicazione fisica o senza fili con la centralina o le centraline di controllo a bordo ai fini della diagnosi o riprogrammazione dei veicoli;
d)
per la fase finale dell'omologazione nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi quando la fase finale riguarda solo la carrozzeria che non contiene sistemi di controllo elettronico del veicolo e tutti i sistemi di controllo elettronico del veicolo base rimangono invariati.
4. Nell'allegato X sono stabiliti i dettagli delle prescrizioni tecniche riguardo all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni.
5. I costruttori mettono altresì materiale didattico a disposizione degli operatori indipendenti e dei concessionari e dei riparatori autorizzati.
6. I costruttori assicurano che le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano sempre accessibili, tranne in caso di manutenzione del sistema di informazione.
I costruttori mettono a disposizione sui propri siti web eventuali successivi supplementi e modifiche delle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nello stesso momento in cui li rendono accessibili ai riparatori autorizzati.
7. Al fine di costruire e riparare parti di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova compatibili con l'OBD, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori o i riparatori di componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova interessati.
8. Ai fini della progettazione, della costruzione e della riparazione di equipaggiamenti per automobili destinati a veicoli alimentati da carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati di equipaggiamenti destinati ai veicoli alimentati da carburanti alternativi.
9. Se i dati sulle riparazioni e manutenzioni di un veicolo sono memorizzati in una banca dati centrale del costruttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti hanno accesso gratuito a tali dati e possono inserire informazioni sulle riparazioni e manutenzioni da essi eseguite.
10. Il presente capo non si applica ai veicoli che sono oggetto di omologazioni individuali.
11. Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' volti a modificare e integrare l'allegato X aggiornando le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, comprese le attività di manutenzione e riparazione supportate da reti geografiche senza fili e adottando e integrando le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione tiene conto delle tecnologie dell'informazione correnti, degli sviluppi prevedibili della tecnologia dei veicoli, delle norme ISO esistenti e della possibilità di una norma ISO a livello mondiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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