Art. 62

Obblighi nei confronti dei titolari di più omologazioni

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi nei confronti dei titolari di più omologazioni 1.   Il costruttore responsabile della pertinente omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente o di una determinata fase di un veicolo è responsabile, nel caso di un'omologazione mista, di un'omologazione a tappe o di un'omologazione in più fasi, di comunicare sia al costruttore finale sia agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di quel particolare sistema, quel particolare componente o quella particolare entità tecnica indipendente o di quella fase specifica. 2.   In caso di omologazione in più fasi, spetta al costruttore finale fornire l'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo per quanto riguarda la propria fase o le proprie fasi di costruzione e il collegamento con la fase o le fasi precedenti.
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Obblighi nei confronti dei titolari di più omologazioni (Art. 62 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo