Art. 63

Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

In vigore dal 30 mag 2018
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli 1.   Il costruttore può chiedere la corresponsione di un canone ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, esclusi i dati di cui all', paragrafo 10. Tale importo non deve scoraggiare l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza. L'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo è offerto gratuitamente alle autorità nazionali, alla Commissione e ai servizi tecnici. 2.   Il costruttore mette a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, compresi i servizi transazionali come la riprogrammazione o l'assistenza tecnica, su base oraria, giornaliera, mensile e annua, con canoni d'accesso a tali informazioni diversi a seconda dei rispettivi periodi per i quali viene concesso l'accesso. Oltre a un accesso basato sulla durata, i costruttori possono offrire un accesso a transazione, per il quale il canone è fissato per transazione e non in funzione della durata dell'accesso. Se il costruttore offre entrambi i sistemi di accesso, i riparatori indipendenti scelgono i sistemi di accesso, che possono basarsi sulla durata o sulla transazione.
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