Art. 60
Informazioni destinate ai costruttori
In vigore dal 30 mag 2018
Informazioni destinate ai costruttori
1. I costruttori di veicoli mettono a disposizione dei costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti io accessori tutti i dati necessari all'omologazione UE di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti o all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 1.
I costruttori di veicoli possono imporre ai costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori un accordo vincolante per proteggere la riservatezza delle informazioni che non sono di dominio pubblico, comprese quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.
2. I costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori forniscono al costruttori di veicoli tutte le informazioni dettagliate sulle limitazioni che si applicano alle loro omologazioni e che sono citate all', paragrafo 3, o imposte da un atto normativo elencato nell'allegato II.
Storico versioni
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