Art. 55
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
In vigore dal 30 mag 2018
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
1. Parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per le sue prestazioni ambientali non sono immessi sul mercato, non entrano in circolazione e sono vietati, a meno che non siano stati autorizzati da un'autorità di omologazione a norma dell'.
2. Tali autorizzazioni si applicano solo a un numero limitato di parti o accessori, che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 4.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrino il presente regolamento stabilendo le prescrizioni dell'autorizzazione delle parti e degli accessori di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato II o possono consistere in un confronto tra le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o gli accessori e le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o degli accessori originali, secondo i casi. In ogni caso, le prescrizioni garantiscono che le parti o gli accessori non compromettano il funzionamento dei sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.
4. Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' volti a modificare l'allegato VI redigendo e aggiornando l'elenco delle parti o degli accessori sulla base di una valutazione di quanto segue:
a)
in che misura esista un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali dei veicoli muniti delle parti o degli accessori in questione;
b)
quale sia il possibile effetto sui consumatori e sui costruttori di parti e accessori per il servizio postvendita dell'eventuale autorizzazione delle parti o degli accessori a norma dell', paragrafo 1.
5. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli accessori originali né alle parti o agli accessori appartenenti a un sistema che è stato omologato in conformità degli atti normativi elencati nell'allegato II, salvo laddove l'omologazione riguardi aspetti diversi dal grave rischio di cui al paragrafo 1.
Ai fini del presente articolo, con «parti o accessori originali» s'intendono parti o accessori costruiti secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per l'assemblaggio del veicolo in questione.
6. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle parti o agli accessori prodotti esclusivamente per i veicoli da corsa. Le parti o gli accessori elencati nell'allegato VI che sono utilizzati sia nelle corse sia su strada sono messi a disposizione sul mercato unicamente per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche ove siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e siano stati autorizzati dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di decidere se rilasciare tali autorizzazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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