Art. 56
Prescrizioni riguardanti le parti o gli accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
In vigore dal 30 mag 2018
Prescrizioni riguardanti le parti o gli accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
1. Un costruttore di parti o accessori può chiedere l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, presentando all'autorità di omologazione una domanda corredata di un verbale di prova redatto da un servizio tecnico attestante che le parti o gli accessori oggetto della domanda di autorizzazione sono conformi alle prescrizioni di cui all', paragrafo 3. Tale costruttore può presentare una sola domanda per ciascun tipo di parte o accessorio e a una sola autorità di omologazione.
2. La domanda di autorizzazione comprende informazioni relative al costruttore delle parti o degli accessori, il tipo, il numero di riferimento e il numero d'identificazione delle parti o degli accessori, il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo ed eventualmente l'anno di costruzione e qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo sul quale devono essere montati le parti o gli accessori.
L'autorità di omologazione autorizza l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione delle parti o degli accessori qualora constati, tenendo conto del verbale di prova di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di altri elementi probanti, che le parti o gli accessori in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all', paragrafo 3.
L'autorità di omologazione rilascia senza indugio al costruttore un certificato di autorizzazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello e il sistema di numerazione per il certificato di autorizzazione di cui al terzo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
3. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione in merito a eventuali modifiche che possano incidere sulle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione. Tale autorità di omologazione decide se l'autorizzazione debba essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciata una nuova e se siano necessarie nuove prove.
Il costruttore garantisce che le parti o gli accessori siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'autorità di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.
L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che le parti o gli accessori siano resi conformi. Se necessario, revoca l'autorizzazione.
5. Su richiesta di un'autorità nazionale di un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di autorizzazione rilasciato, completo degli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può anche essere in formato elettronico sicuro.
6. L'autorità di omologazione che sia in disaccordo con l'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro segnala le ragioni del disaccordo alla Commissione. La Commissione adotta misure adeguate volte a risolvere il disaccordo. Tra l'altro, la Commissione, ove necessario e previa consultazione delle autorità di omologazione interessate, può adottare atti di esecuzione che richiedano la revoca dell'autorizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
7. Fino a quando non sia redatto l'elenco di cui all', paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o accessori che possono incidere sul corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.
Storico versioni
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