Art. 57

Regolamenti UN prescritti ai fini dell'omologazione UE

In vigore dal 30 mag 2018
Regolamenti UN prescritti ai fini dell'omologazione UE 1.   I regolamenti UN o le relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o che l'Unione applica e che sono elencati nell'allegato II fanno parte delle prescrizioni per l'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. 2.   Se l'Unione ha votato a favore di un regolamento UN o delle relative modifiche ai fini dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, la Commissione adotta gli atti delegati conformemente all' che integrino il presente regolamento rendendo obbligatori il regolamento UN o le relative modifiche o modificando il presente regolamento. Tali atti delegati precisano le date a partire da cui il regolamento UN o le relative modifiche devono essere obbligatori e comprende disposizioni transitorie, se del caso e se applicabile ai fini dell'omologazione UE, della prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e della messa a disposizione sul mercato di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
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