Art. 54
Omologazione UE non conforme
In vigore dal 30 mag 2018
Omologazione UE non conforme
1. Qualora constati che un'omologazione che è stata rilasciata non è conforme al presente regolamento, l'autorità di omologazione si rifiuta di riconoscere tale omologazione.
2. L'autorità di omologazione notifica il proprio rifiuto all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione. L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione procede alla revoca di tale omologazione se, entro un mese dalla notifica, ne conferma la non conformità.
3. Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE solleva obiezioni, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato.
4. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se il rifiuto di riconoscere l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia giustificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al primo comma agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione.
5. Se la Commissione stabilisce, a seguito delle prove e delle ispezioni da essa effettuate in conformità dell', che un'omologazione che è stata rilasciata non è conforme al presente regolamento, consulta senza indugio gli Stati membri, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato.
Sulla base delle consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere in merito al rifiuto del riconoscimento dell'omologazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
6. Gli si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti oggetto di un'omologazione non conforme che sono già stati messi a disposizione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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