Art. 52

Procedure nazionali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi o non conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Procedure nazionali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi o non conformità 1.   Se, dopo aver effettuato la valutazione ai sensi dell', l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro constata che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, chiede senza indugio che l'operatore economico interessato adotti immediatamente tutte le misure correttive appropriate per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presenti più tale rischio. 2.   Se, dopo aver effettuato la valutazione ai sensi dell', l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro constata che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente non è conforme al presente regolamento, ma non presenta il grave rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo chiede senza indugio che l'operatore economico interessato adotti tutte le misure correttive appropriate entro un termine ragionevole per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente. Tale termine è proporzionato alla gravità della non conformità per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione sia conforme all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione. Gli operatori economici, in conformità degli obblighi indicati agli articoli da 13 a 21, garantiscono l'adozione di tutte le misure correttive appropriate in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o sono entrati in circolazione nell'Unione. 3.   Se gli operatori economici non adottano le misure correttive del caso entro il termine pertinente di cui ai paragrafi 1 o 2 o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a proibire o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione, oppure a ritirarli dal mercato o a richiamarli. Alle misure restrittive di cui al presente paragrafo, primo comma, si applica l' del regolamento (CE) n. 765/2008. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano una classificazione della gravità della non conformità e le misure appropriate che le autorità nazionali devono adottare per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Procedure nazionali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi o non conformità (Art. 52 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo