Art. 50

Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 30 mag 2018
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti 1.   I componenti e le entità tecniche indipendenti, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se conformi alle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II e se provvisti di marcatura in conformità dell'. 2.   Il paragrafo 1 non si applica a componenti o entità tecniche indipendenti appositamente costruiti o progettati per veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti esentati a norma dell' o destinati a essere utilizzati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione a norma degli in relazione a tali componenti o entità tecniche indipendenti. 4.   Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a essere utilizzati su veicoli che non erano tenuti a essere omologati a norma del presente regolamento o della direttiva 2007/46/CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione. 5.   Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti di ricambio destinati a essere utilizzati su veicoli a cui sia stata rilasciata l'omologazione prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II conformemente alle prescrizioni del pertinente atto applicabile al momento dell'iniziale rilascio delle omologazioni.
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Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti (Art. 50 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo