Art. 49
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
In vigore dal 30 mag 2018
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
1. Entro i limiti indicati nell'allegato V, parte B, e solo per un periodo di tempo limitato specificato al paragrafo 2, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE non è più valida.
Il primo comma si applica soltanto ai veicoli all'interno del territorio dell'Unione che erano oggetto di un'omologazione UE valida al momento della loro produzione e che non erano stati immatricolati o fatti entrare in circolazione prima della cessazione della validità di tale omologazione UE.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto, nel caso di veicoli completi, per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione UE e, nel caso di veicoli completati, per un periodo di 18 mesi da tale data.
3. Il costruttore che intenda avvalersi del paragrafo 1 presenta una domanda all'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato dall'immatricolazione o dall'entrata in circolazione dei veicoli in questione. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di essere conformi alle nuove prescrizioni tecniche.
Gli Stati membri interessati decidono, entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, se tali veicoli possano essere immatricolati o entrare in circolazione nel loro territorio e, in caso positivo, il numero di tali veicoli.
4. Gli Stati membri applicano misure appropriate per assicurare il controllo efficace del numero di veicoli da immatricolare o far entrare in circolazione nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.
Storico versioni
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