Art. 47
Disposizioni specifiche
In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni specifiche
1. Le procedure di cui agli possono applicarsi a un determinato veicolo costruito in più fasi.
2. Le procedure di cui agli non sostituiscono una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non si applicano per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.
Storico versioni
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