Art. 47

Disposizioni specifiche

In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni specifiche 1.   Le procedure di cui agli possono applicarsi a un determinato veicolo costruito in più fasi. 2.   Le procedure di cui agli non sostituiscono una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non si applicano per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.
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