Art. 44

Omologazioni individuali UE

In vigore dal 30 mag 2018
Omologazioni individuali UE 1.   Gli Stati membri rilasciano un'omologazione individuale UE per un veicolo che è conforme alle prescrizioni stabilite all'allegato II, parte I, appendice 2 o, nel caso di veicoli per uso speciale, all'allegato II, parte III. Il presente capo non si applica ai veicoli incompleti. 2.   La domanda di omologazione individuale UE è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore, dal rappresentante del costruttore o dall'importatore. 3.   Per stabilire se il veicolo è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano invece tutte le informazioni pertinenti fornite a tal fine dal richiedente. 4.   Al certificato di omologazione individuale UE è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione individuale UE. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello e il sistema di numerazione per i certificati di omologazione individuale UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020. 6.   Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli muniti di un certificato di omologazione individuale UE valido. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che modifichino l'allegato II, parte I, affinché riporti le prescrizioni tecniche per i veicoli delle categorie M, N e O.
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Omologazioni individuali UE (Art. 44 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo