Art. 46
Validità delle omologazioni individuali nazionali
In vigore dal 30 mag 2018
Validità delle omologazioni individuali nazionali
1. La validità di un'omologazione individuale nazionale è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata.
2. Su richiesta di un richiedente che desideri mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione individuale nazionale, lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.
3. Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione sul suo territorio di un veicolo per il quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione individuale nazionale conformemente all', a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie o che il veicolo non sia conforme a tali prescrizioni.
4. Il presente articolo si applica ai veicoli che sono stati omologati in conformità del presente regolamento e che sono stati modificati prima della loro prima immatricolazione o entrata in circolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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