Art. 45
Omologazioni individuali nazionali
In vigore dal 30 mag 2018
Omologazioni individuali nazionali
1. Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'obbligo di conformarsi a una o più prescrizioni del presente regolamento o a una o più prescrizioni stabilite negli atti normativi elencati nell'allegato II, purché tali Stati membri abbiano imposto prescrizioni alternative pertinenti.
2. La domanda di omologazione individuale nazionale è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore, dal rappresentante del costruttore o dall'importatore.
3. Per stabilire se il veicolo è conforme alle prescrizioni alternative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano tutte le informazioni pertinenti fornite a tal fine dal richiedente.
4. Ai fini dell'omologazione individuale nazionale, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati in conformità degli atti normativi elencati nell'allegato II.
5. Uno Stato membro rilascia senza indugio un certificato di omologazione individuale nazionale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le pertinenti prescrizioni alternative.
6. Al certificato di omologazione individuale nazionale è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE e di identificare le prescrizioni cui il veicolo è conforme.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello e il sistema di numerazione per il certificato di omologazione individuale nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Fino a quando la Commissione non abbia adottato tali atti di esecuzione, gli Stati membri possono continuare a stabilire il formato dei certificati di omologazione individuale nazionale.
Storico versioni
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