Art. 41

Omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie

In vigore dal 30 mag 2018
Omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie 1.   Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi annuali per le categorie di veicoli M, N e O di cui all'allegato V, parte A, punto 1, gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE per un tipo di veicolo prodotto in piccole serie che soddisfi almeno le prescrizioni tecniche stabilite all'allegato II, parte I, appendice 1. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale. 3.   Al certificato di omologazione UE relativo ai veicoli prodotti in piccole serie è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE e di identificare le prescrizioni cui il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente è conforme. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello e il sistema di numerazione per i certificati di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che modifichino l'allegato II, parte I, appendice 1, affinché riporti le prescrizioni tecniche per le categorie di veicoli M, N e O e modifichino di conseguenza l'allegato V, parte A, punto 1, relativamente ai limiti quantitativi annuali.
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